Art. 37.
        Le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria
 
  1.  Secondo  quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, i
progetti-obiettivo,  definiti  come   gli   impegni   operativi   che
richiedono   l'aggregazione   di   attivita'   sanitarie  molteplici,
integrate da servizi socio-assistenziali, sono finanziati con risorse
provenienti dal fondo sanitario e  con  risorse  aggiuntive,  incluse
quelle di competenza delle regioni e degli enti locali.
  2.  Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto
1985 e le disposizioni  attuative  vigenti  indicano  i  criteri  per
l'individuazione  delle  attivita'  di rilievo sanitario connesse con
quelle di assistenza sociale, di  cui  all'art.  30  della  legge  27
dicembre 1983, n. 730, da porre a carico del fondo sanitario.
  3.   Gli   articoli   39,  40,  41,  42,  43  e  44  individuano  i
progettiobiettivo di cui al  comma  1  e  le  relative  attivita'  di
carattere socioassistenziale.
  4.  Il  piano  sanitario  regionale  di cui alla legge regionale n.
49/1994 prevede progetti-obiettivo elaborati in conformita' a  quanto
stabilito dalla presente legge.
  5.  Per  la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3,
il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale delega  al
responsabile  di  zona  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  della legge
regionale n. 49/1994, le funzioni  previste  dall'art.  15,  comma  5
della legge regionale n. 1/1995.
  6.  Per quanto attiene la tipologia delle attivita' di integrazione
socio-sanitaria previste dal presente Titolo V, e' fatto  riferimento
a  quanto contenuto nell'art. 30 della legge 7 dicembre 1983, n. 730,
richiamato dall'art. 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992, e
successive  modificazioni,  e  nei  punti  4  e  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985.