Art. 37. Le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria 1. Secondo quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, i progetti-obiettivo, definiti come gli impegni operativi che richiedono l'aggregazione di attivita' sanitarie molteplici, integrate da servizi socio-assistenziali, sono finanziati con risorse provenienti dal fondo sanitario e con risorse aggiuntive, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 e le disposizioni attuative vigenti indicano i criteri per l'individuazione delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle di assistenza sociale, di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, da porre a carico del fondo sanitario. 3. Gli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44 individuano i progettiobiettivo di cui al comma 1 e le relative attivita' di carattere socioassistenziale. 4. Il piano sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 49/1994 prevede progetti-obiettivo elaborati in conformita' a quanto stabilito dalla presente legge. 5. Per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3, il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale delega al responsabile di zona di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 49/1994, le funzioni previste dall'art. 15, comma 5 della legge regionale n. 1/1995. 6. Per quanto attiene la tipologia delle attivita' di integrazione socio-sanitaria previste dal presente Titolo V, e' fatto riferimento a quanto contenuto nell'art. 30 della legge 7 dicembre 1983, n. 730, richiamato dall'art. 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, e nei punti 4 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985.