Art. 39. Le attivita' di integrazione per il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili 1. Nell'area del recupero e della rieducazione funzionale dei disabili, le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare: a) il concorso delle diverse professionalita' interessate all'accertamento dell'handicap, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' alla formulazione della diagnosi funzionale, dei progetti abilitativi/riabilitativi globali e dei piani individualizzati tesi al massimo recupero delle capacita' individuali ed all'inserimento/reinserimento sociale del soggetto nel proprio contesto sociale; b) l'erogazione di attivita' di assistenza domiciliare socio-sanitaria, la fornitura di particolari ausili per l'autonomia personale, l'assistenza nell'inserimento scolastico preformazione e formazione professionale e inserimento lavorativo, attraverso le risorse necessarie; c) il funzionamento di strutture di ospitalita' diurne o a tempo pieno, ovvero l'assistenza presso strutture convenzionate, per i soggetti le cui condizioni socio-sanitarie non consentano la permanenza a domicilio, attraverso le risorse necessarie. 2. L'Azienda unita' sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, e' attivato secondo i criteri di cui all'art. 61. 3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina la quota capitaria o la retta sanitaria di competenza del fondo sanitario.