Art. 39.
            Le attivita' di integrazione per il recupero
              e la rieducazione funzionale dei disabili
 
  1.  Nell'area  del  recupero  e  della  rieducazione funzionale dei
disabili, le attivita' ad elevata integrazione  socio-sanitaria  sono
tese ad assicurare:
   a)   il   concorso   delle  diverse  professionalita'  interessate
all'accertamento dell'handicap, ai sensi dell'art. 4  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  nonche'  alla  formulazione della diagnosi
funzionale, dei  progetti  abilitativi/riabilitativi  globali  e  dei
piani  individualizzati  tesi  al  massimo  recupero  delle capacita'
individuali ed all'inserimento/reinserimento sociale del soggetto nel
proprio contesto sociale;
   b)   l'erogazione   di   attivita'   di   assistenza   domiciliare
socio-sanitaria,  la  fornitura di particolari ausili per l'autonomia
personale, l'assistenza nell'inserimento scolastico  preformazione  e
formazione  professionale  e  inserimento  lavorativo,  attraverso le
risorse necessarie;
   c) il funzionamento di strutture di ospitalita' diurne o  a  tempo
pieno,  ovvero  l'assistenza  presso  strutture  convenzionate, per i
soggetti  le  cui  condizioni  socio-sanitarie  non   consentano   la
permanenza a domicilio, attraverso le risorse necessarie.
  2.  L'Azienda  unita' sanitaria locale, all'interno dell'accordo di
programma di cui all'art. 14, assicura quanto di  propria  competenza
in  merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma
1. Il concorso al costo  delle  prestazioni  per  gli  interventi  di
natura  sociale,  concordati ai sensi dell'accordo di programma e del
piano terapeutico individuale, e' attivato secondo i criteri  di  cui
all'art.  61.
  3.  Per  gli  interventi di cui al comma 1, lettera c) il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, determina la quota  capitaria  o
la retta sanitaria di competenza del fondo sanitario.