Art. 40.
   Le attivita' di integrazione per la tutela della salute mentale
 
  1.  Nell'area  della  tutela  della salute mentale, le attivita' ad
elevata integrazione socio-sanitaria sono volte ad assicurare:
   a) il concorso dei diversi enti e delle  diverse  professionalita'
interessate  alla  formulazione ed attuazione dei programmi di tutela
della salute mentale, con particolare  riferimento  alla  prevenzione
del disagio mentale;
   b)  il  concorso dei diversi enti e delle diverse professionalita'
interessate alla formulazione ed attuazione di programmi e  piani  di
socializzazione  e  reinserimento  sociale  di  portatori di disturbo
psichico che si trovino in condizioni di esclusione sociale, anche in
riferimento ai programmi di superamento degli ospedali psichiatrici;
   c) la promozione e la realizzazione di programmi di inserimento  o
reinserimento  lavorativo,  anche con la realizzazione di cooperative
sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n.
381/1991;
   d) la promozione dell'autonomia economica  ed  abitativa,  tramite
gli ordinari interventi di sostegno del reddito e per l'abitazione;
   e) la socializzazione e lo sviluppo di abilita' occupazionali, sia
tramite   la  partecipazione  alle  attivita'  di  tempo  libero,  di
preformazione, di formazione  professionale  ordinariamente  promosse
dagli  enti  componenti, sia tramite specifici interventi o strutture
diurne, anche convenzionate;
   f)  l'alloggio  e l'accudimento domestico ai portatori di disturbo
psichico, in condizioni di limitata dipendenza  socio-sanitaria,  che
non  possano  essere  utilmente  sostenuti  al  domicilio personale o
familiare, sia tramite gli ordinari interventi e presidi sociali, sia
tramite  specifici  interventi  o   strutture   residenziali,   anche
convenzionate;
   g)  il  funzionamento  di  strutture di ospitalita' residenziale o
diurna,  anche  convenzionate,  per  i  soggetti  le  cui  condizioni
socio-sanitarie non consentono la permanenza a domicilio.
  2.  L'azienda  unita' sanitaria locale, all'interno dell'accordo di
programma di cui all'art. 14, assicura quanto di  propria  competenza
in  merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma
1. Il concorso al costo  delle  prestazioni  per  gli  interventi  di
natura  sociale,  concordati ai sensi dell'accordo di programma e del
piano terapeutico individuale, e' attivato secondo i criteri  di  cui
all'art.  61.