Art. 40. Le attivita' di integrazione per la tutela della salute mentale 1. Nell'area della tutela della salute mentale, le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria sono volte ad assicurare: a) il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalita' interessate alla formulazione ed attuazione dei programmi di tutela della salute mentale, con particolare riferimento alla prevenzione del disagio mentale; b) il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalita' interessate alla formulazione ed attuazione di programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale di portatori di disturbo psichico che si trovino in condizioni di esclusione sociale, anche in riferimento ai programmi di superamento degli ospedali psichiatrici; c) la promozione e la realizzazione di programmi di inserimento o reinserimento lavorativo, anche con la realizzazione di cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381/1991; d) la promozione dell'autonomia economica ed abitativa, tramite gli ordinari interventi di sostegno del reddito e per l'abitazione; e) la socializzazione e lo sviluppo di abilita' occupazionali, sia tramite la partecipazione alle attivita' di tempo libero, di preformazione, di formazione professionale ordinariamente promosse dagli enti componenti, sia tramite specifici interventi o strutture diurne, anche convenzionate; f) l'alloggio e l'accudimento domestico ai portatori di disturbo psichico, in condizioni di limitata dipendenza socio-sanitaria, che non possano essere utilmente sostenuti al domicilio personale o familiare, sia tramite gli ordinari interventi e presidi sociali, sia tramite specifici interventi o strutture residenziali, anche convenzionate; g) il funzionamento di strutture di ospitalita' residenziale o diurna, anche convenzionate, per i soggetti le cui condizioni socio-sanitarie non consentono la permanenza a domicilio. 2. L'azienda unita' sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, e' attivato secondo i criteri di cui all'art. 61.