Art. 41.
  Le attivita' di integrazione per la prevenzione delle dipendenze
        e per l'assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti
 
  1. Nell'area delle dipendenze, le attivita' ad elevata integrazione
socio-sanitaria sono tese ad assicurare:
   a)   il   concorso   dei   diversi   soggetti   e   delle  diverse
professionalita'  interessate  alla  formulazione  ed  attuazione  di
progetti   per   la   prevenzione   delle   dipendenze   da  sostanze
stupefacenti, farmaci e alcolici;
   b)  il   concorso   dei   diversi   soggetti   e   delle   diverse
professionalita'  interessate  alla  formulazione  ed  attuazione dei
programmi e piani di  socializzazione  e  reinserimento  sociale  dei
tossicodipendenti e degli alcolisti;
   c)  la promozione e la realizzazione di programmi di inserimento o
reinserimento lavorativo, anche con la realizzazione  di  cooperative
sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n.
381/1991;
   d)  il  funzionamento  di  strutture  residenziali o diurne, anche
convenzionate, finalizzate al reinserimento sociale dei soggetti  per
i  quali  tale  tipo di trattamento sia ritenuto utile al recupero da
parte del competente servizio per  le  tossicodipendenze  (SERT);  e)
l'applicazione   degli   standard   sui   requisiti   minimi  per  il
funzionamento delle strutture coinvolte e per il  monitoraggio  delle
attivita' di cura nei confronti dei tossicodipendenti ed alcolisti.
  2.  L'azienda  unita' sanitaria locale, all'interno dell'accordo di
programma di cui all'art. 14, assicura quanto di  propria  competenza
in  merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma
1. Il concorso al costo  delle  prestazioni  per  gli  interventi  di
natura  sociale,  concordati ai sensi dell'accordo di programma e del
piano terapeutico individuale, e' attivato secondo i criteri  di  cui
all'art.  61.