Art. 41. Le attivita' di integrazione per la prevenzione delle dipendenze e per l'assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti 1. Nell'area delle dipendenze, le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare: a) il concorso dei diversi soggetti e delle diverse professionalita' interessate alla formulazione ed attuazione di progetti per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, farmaci e alcolici; b) il concorso dei diversi soggetti e delle diverse professionalita' interessate alla formulazione ed attuazione dei programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e degli alcolisti; c) la promozione e la realizzazione di programmi di inserimento o reinserimento lavorativo, anche con la realizzazione di cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381/1991; d) il funzionamento di strutture residenziali o diurne, anche convenzionate, finalizzate al reinserimento sociale dei soggetti per i quali tale tipo di trattamento sia ritenuto utile al recupero da parte del competente servizio per le tossicodipendenze (SERT); e) l'applicazione degli standard sui requisiti minimi per il funzionamento delle strutture coinvolte e per il monitoraggio delle attivita' di cura nei confronti dei tossicodipendenti ed alcolisti. 2. L'azienda unita' sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, e' attivato secondo i criteri di cui all'art. 61.