Art. 42. Le attivita' di integrazione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternita' e dell'infanzia 1. Nell'area della tutela materno-infantile, le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalita' per la formulazione ed attuazione di programmi finalizzati ad assicurare in particolare: a) la consulenza e il sostegno alla donna e alla coppia per la procreazione responsabile e per la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194; b) il sostegno, l'informazione e la consulenza volti alla prevenzione degli abusi sui minori e sulle donne, perseguendo: b1) il coinvolgimento dei singoli, delle famiglie e delle comunita' locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali; b2) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture educativo-assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona; b3) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie tra gli Enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali della comunita' locale; c) gli interventi sociali e sanitari per la tutela del neonato, bambino e adolescente, intesi come prevenzione dell'handicap, interventi socio-sanitari rispetto alle malattie croniche dell'infanzia e promozione di iniziative volte alla fascia di eta' adolescenziale; d) il funzionamento delle attivita' consultoriali per la famiglia, per l'adolescenza e per la tutela della salute della donna, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 194/1978. 2. L'azienda unita' sanitaria locale assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1, anche per i "progetti minori e giovani" gestiti dai comuni.