Art. 43.
                    Le attivita' di integrazione
              per la tutela della salute degli anziani
 
  1. Nell'area della tutela della salute degli anziani, le  attivita'
ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare:
   a)  la  definizione  di  un  piano  individualizzato di intervento
basato sul metodo della valutazione da parte della unita'  valutativa
geriatrica (U.V.G.) operante, di norma, a livello di distretto;
   b)   il   concorso   delle  diverse  professionalita'  interessate
all'accertamento della condizione  di  non-autosufficienza  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge  regionale  27  marzo 1980, n. 20, ed alla
predisposizione e verifica di piani di intervento individualizzati;
   c) l'erogazione di attivita' di assistenza domiciliare integrata e
la fornitura di particolari ausili per l'autonomia personale;
   d) il funzionamento di strutture di ospitalita' diurna o  a  tempo
pieno,  ovvero  l'assistenza  presso  strutture  convenzionate, per i
soggetti le cui condizioni di non-autosufficienza non  consentano  la
permanenza a domicilio.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'azienda unita' sanitaria
locale  assicura  gli  assetti  organizzativi  necessari e le risorse
complessive per le proprie competenze, anche in termini di personale.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su
proposta della giunta, determina la quota capitaria di competenza del
fondo sanitario regionale, individuando la dotazione di personale e i
presidi necessari per garantire le prestazioni adeguate.
  4. Particolari forme di integrazione  finanziaria  sono  assicurate
alle  strutture  di  cui  al  comma 1, lett. d), a favore di soggetti
anziani affetti da patologie definite con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della giunta, sentiti il  Consiglio  sanitario
regionale  e  la  conferenza sanitaria regionale di cui agli artt. 5,
commi  5  e  6,  della  legge  regionale  49/1994.  Tali   forme   di
integrazione   sono   subordinate   all'erogazione  di  specifiche  e
rilevabili prestazioni socio-sanitarie aggiuntive rispetto  a  quelle
ordinarie  per anziani non auto-sufficienti e disabili ed al criterio
di accoglienza in nuclei di cui all'art. 52, comma 4, lett. d).