Art. 43. Le attivita' di integrazione per la tutela della salute degli anziani 1. Nell'area della tutela della salute degli anziani, le attivita' ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare: a) la definizione di un piano individualizzato di intervento basato sul metodo della valutazione da parte della unita' valutativa geriatrica (U.V.G.) operante, di norma, a livello di distretto; b) il concorso delle diverse professionalita' interessate all'accertamento della condizione di non-autosufficienza ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 20, ed alla predisposizione e verifica di piani di intervento individualizzati; c) l'erogazione di attivita' di assistenza domiciliare integrata e la fornitura di particolari ausili per l'autonomia personale; d) il funzionamento di strutture di ospitalita' diurna o a tempo pieno, ovvero l'assistenza presso strutture convenzionate, per i soggetti le cui condizioni di non-autosufficienza non consentano la permanenza a domicilio. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'azienda unita' sanitaria locale assicura gli assetti organizzativi necessari e le risorse complessive per le proprie competenze, anche in termini di personale. 3. Per gli interventi di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della giunta, determina la quota capitaria di competenza del fondo sanitario regionale, individuando la dotazione di personale e i presidi necessari per garantire le prestazioni adeguate. 4. Particolari forme di integrazione finanziaria sono assicurate alle strutture di cui al comma 1, lett. d), a favore di soggetti anziani affetti da patologie definite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti il Consiglio sanitario regionale e la conferenza sanitaria regionale di cui agli artt. 5, commi 5 e 6, della legge regionale 49/1994. Tali forme di integrazione sono subordinate all'erogazione di specifiche e rilevabili prestazioni socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per anziani non auto-sufficienti e disabili ed al criterio di accoglienza in nuclei di cui all'art. 52, comma 4, lett. d).