Art. 44.
             Il sistema di telesoccorso e telecontrollo
 
  1. Al fine di assistere a domicilio le persone anziane o inabili  a
grave rischio socio-sanitario, il piano sociale regionale individua e
regola  forme  di attivita' di prevenzione e tutela tramite strumenti
organizzati con il sistema del  telesoccorso  e  telecontrollo,  alle
quali devono conformarsi anche le iniziative gia' avviate.
  2.  Le attivita' di telesoccorso e telecontrollo devono valorizzare
la piena integrazione tra i servizi pubblici sociali e sanitari e  le
associazioni   del   volontariato   e  contribuire  a  realizzare  il
monitoraggio  permanente  degli  utenti  a  grave  rischio   di   non
autosufficienza.
  3.  Le attivita' sono attuate dalle aziende unita' sanitarie locali
su  proposta  dei  servizi   sociali   e   devono   coordinarsi   con
l'organizzazione del dipartimento emergenza urgenza (DEU).
  4.  Le attivita' sono altresi' promosse ed attuate dai comuni sulla
base di accordi di programma con le aziende unita' sanitarie  locali,
al  fine  di  rendere  certo  il  concorso integrato delle competenze
sanitarie con quelle sociali e di quelle del volontariato.
  5.  L'utenza  del  servizio  di  telesoccorso  e  telecontrollo  e'
individuata   tra   le  persone  anziane  o  inabili  parzialmente  o
totalmente dipendenti e, in via prioritaria, tra  quelle  che  vivono
sole  o  fanno  parte  di nuclei familiari i cui componenti risultano
essere a loro volta persone anziane  o  inabili.  Gli  interventi  di
telesoccorso e telecontrollo devono essere strettamente correlati con
i  piani  individualizzati  conseguenti  all'applicazione dei criteri
propri  dell'accertamento  di  handicap  e  alla  valutazione   della
condizione  di  non  autosufficienza  e  relativa presa in carico del
soggetto.