Art. 44. Il sistema di telesoccorso e telecontrollo 1. Al fine di assistere a domicilio le persone anziane o inabili a grave rischio socio-sanitario, il piano sociale regionale individua e regola forme di attivita' di prevenzione e tutela tramite strumenti organizzati con il sistema del telesoccorso e telecontrollo, alle quali devono conformarsi anche le iniziative gia' avviate. 2. Le attivita' di telesoccorso e telecontrollo devono valorizzare la piena integrazione tra i servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni del volontariato e contribuire a realizzare il monitoraggio permanente degli utenti a grave rischio di non autosufficienza. 3. Le attivita' sono attuate dalle aziende unita' sanitarie locali su proposta dei servizi sociali e devono coordinarsi con l'organizzazione del dipartimento emergenza urgenza (DEU). 4. Le attivita' sono altresi' promosse ed attuate dai comuni sulla base di accordi di programma con le aziende unita' sanitarie locali, al fine di rendere certo il concorso integrato delle competenze sanitarie con quelle sociali e di quelle del volontariato. 5. L'utenza del servizio di telesoccorso e telecontrollo e' individuata tra le persone anziane o inabili parzialmente o totalmente dipendenti e, in via prioritaria, tra quelle che vivono sole o fanno parte di nuclei familiari i cui componenti risultano essere a loro volta persone anziane o inabili. Gli interventi di telesoccorso e telecontrollo devono essere strettamente correlati con i piani individualizzati conseguenti all'applicazione dei criteri propri dell'accertamento di handicap e alla valutazione della condizione di non autosufficienza e relativa presa in carico del soggetto.