Art. 54 Interventi per il miglioramento della zootecnia 1. Per le finalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari e' autorizzato ad erogare per il triennio 2013- 2015 un contributo annuo all'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS) per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonche' alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffusive del bestiame. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 144111).