Art. 57 
 
Modifiche all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in
                   materia di societa' partecipate 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 dopo le parole "effettuati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le societa'
Terme  di  Sciacca  e  Terme  di  Acireale  che  svolgono   attivita'
stagionali e turistico-stagionali  che,  per  la  loro  tipologia  di
attivita' di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad  assumere  a
tempo determinato in funzione dei  maggiori  fabbisogni  legati  alla
stagionalita'.