Art. 26 Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 77/2012 1. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) le parole: «2014, 2015 e 2016, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi». 2. Il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 77/2012 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 e' destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte: a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014; b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».