Art. 26 
 
       Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 77/2012 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre  2012,
n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) le parole:  «2014,  2015  e
2016, previa stipula di specifici accordi di programma con  gli  enti
competenti alla realizzazione degli  stessi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi  con  gli
enti competenti per la loro progettazione definitiva ed  esecutiva  e
successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi». 
  2. Il comma 3 dell'art. 45 della  legge  regionale  n.  77/2012  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 e' destinata  la
spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte: 
  a) per euro  300.000,00  per  l'anno  2014,  con  gli  stanziamenti
dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle  infrastrutture
di trasporto - Spese di  investimento»  del  bilancio  di  previsione
2014; 
  b) per euro 29.500.000,00 per l'anno  2015,  con  gli  stanziamenti
dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle  infrastrutture
di trasporto - Spese di  investimento»  del  bilancio  di  previsione
2015.».