Art. 28 
 
       Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 77/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  77/2013  le
parole: «, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il  2015
e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00  per  il  2016»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e  fino  all'importo  massimo  di  euro
3.000.000,00 per il 2015». 
  2. Il comma 3 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  77/2013  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 e' destinata
la spesa: 
    
  a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo  della  rete  delle
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio  di
previsione 2014; 
  b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte  con  gli
stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo  della  rete  delle
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio  di
previsione 2015.».