Art. 28 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 77/2013 1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per il 2015». 2. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/2013 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 e' destinata la spesa: a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014; b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».