Art. 35 
 
          Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 
 
  1.  Per  l'anno  2015,  fino  alla  stipula   del   contratto   con
l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma
ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n.  65/2010,  le  risorse
regionali e statali a  copertura  degli  oneri  per  il  rinnovo  del
contratto   collettivo   nazionale    di    lavoro    (CCNL)    degli
autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate,  per
un importo massimo su base annua  pari  ad  euro  31.837.076,00,  con
cadenza trimestrale: 
  a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto  pubblico  locale
affidati dalla Regione e dagli  enti  locali  ai  sensi  della  legge
regionale n. 42/1998; 
  b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla  lettera  a)  in
regime di subaffidamento, ai sensi dell'art. 17 della medesima  legge
regionale n. 42/1998; 
  c) alle  aziende  che  gestiscono  infrastrutture  funzionali  allo
svolgimento dei servizi di cui alla lettera a); 
  d) alle aziende che svolgono attivita'  funzionali  ai  servizi  di
trasporto pubblico locale, purche' appartenenti  allo  stesso  gruppo
societario delle aziende di cui alla lettera a). 
  2. Le risorse di cui al  comma  1  sono  erogate  limitatamente  al
personale  inquadrato  con  il  CCNL  autoferrotranvieri  che  svolge
mansioni riferite  ai  soli  servizi  di  trasporto  pubblico  locale
soggetti ad obbligo di  servizio  pubblico.  Sono  escluse  da  detta
erogazione  le  aziende  di  trasporto  che  svolgono  esclusivamente
servizi autorizzati e altri  servizi  non  soggetti  ad  obblighi  di
servizio pubblico. 
  3. L'assegnazione delle risorse  alle  aziende  e'  commisurata  al
numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al  parametro
di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla  base
della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1. 
  4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente,  nei
limiti nell'importo massimo di cui al comma 1, secondo  le  modalita'
stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 
  5. Le risorse, gia' assegnate o in corso  di  assegnazione  per  le
medesime finalita' e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con
gli stessi criteri e modalita' di cui  al  presente  articolo,  senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 
  6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante  lo
stanziamento iscritto nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico  -
Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.