Art. 35 Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 1. Per l'anno 2015, fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2010, le risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate, per un importo massimo su base annua pari ad euro 31.837.076,00, con cadenza trimestrale: a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della legge regionale n. 42/1998; b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla lettera a) in regime di subaffidamento, ai sensi dell'art. 17 della medesima legge regionale n. 42/1998; c) alle aziende che gestiscono infrastrutture funzionali allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a); d) alle aziende che svolgono attivita' funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale, purche' appartenenti allo stesso gruppo societario delle aziende di cui alla lettera a). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate limitatamente al personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Sono escluse da detta erogazione le aziende di trasporto che svolgono esclusivamente servizi autorizzati e altri servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. 3. L'assegnazione delle risorse alle aziende e' commisurata al numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al parametro di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla base della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1. 4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente, nei limiti nell'importo massimo di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 5. Le risorse, gia' assegnate o in corso di assegnazione per le medesime finalita' e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con gli stessi criteri e modalita' di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.