Art. 26 Marina resort 1. Sono «marina resort» le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purche' posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative. 2. I «marina resort» possono fornire i servizi ricettivi di cui al comma 1 esclusivamente alle unita' da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a quarantacinque giorni consecutivi.