Art. 26 
 
                            Marina resort 
 
  1. Sono «marina resort» le strutture ricettive organizzate  per  la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  unita'
da  diporto  ormeggiate  in   uno   specchio   acqueo   appositamente
attrezzato, purche' posseggano i requisiti  tecnici  e  forniscano  i
servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo  alberghiero,
previsti dalle specifiche disposizioni attuative. 
  2. I «marina resort» possono fornire i servizi ricettivi di cui  al
comma 1 esclusivamente alle unita' da diporto in transito  e  per  un
periodo  di  soggiorno  non   superiore   a   quarantacinque   giorni
consecutivi.