Art. 58 Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente 1. All'articolo 6, comma l, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e' aggiunta la lettera: "h-bis) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attivita' di prevenzione sanitaria di competenza". 2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 e' cosi' sostituito: "10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa e' assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonche' una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della perfomance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute. 10-bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, e' autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono gia' a carico dell'Agenzia nonche' mediante procedure di mobilita' volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione". 3. Il contributo di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, per l'esercizio finanziario 2015, e' quantificato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e' commisurato al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2.