Art. 58 
 
Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia
              regionale per la protezione dell'ambiente 
 
  1. All'articolo 6, comma l, della legge regionale 14  aprile  2009,
n. 5, e' aggiunta la lettera: 
  "h-bis) al finanziamento dell'ARPA  Sicilia  per  le  attivita'  di
prevenzione sanitaria di competenza". 
  2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001,  n.  6,  il
comma 10 e' cosi' sostituito: 
  "10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal  passaggio  del
personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti
le  spese  di  funzionamento  e  di  manutenzione  dei  beni  in  uso
all'Agenzia, alla stessa e'  assegnata  una  quota  di  finanziamento
ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29
milioni di euro per svolgere le attivita' tecniche istituzionali e di
controllo obbligatorie per gli anni 2016  e  per  quelli  successivi,
nonche' una quota di finanziamento annuale delle  risorse  del  Fondo
sanitario  regionale  proporzionale  al  piano  della  perfomance  da
negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute. 
  10-bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le
funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo  ambientale  delle
aree  ad  elevato  rischio  di  crisi   ambientale   e   delle   aree
metropolitane, e' autorizzata, a domanda, l'immissione in  ruolo  nei
posti vacanti e disponibili,  dei  dipendenti  pubblici  in  atto  in
posizione di comando e in possesso dei requisiti, i  cui  oneri  sono
gia' a carico dell'Agenzia nonche' mediante  procedure  di  mobilita'
volontaria riservate  esclusivamente  al  personale  di  ruolo  delle
amministrazioni pubbliche, di cui al  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche  ed
integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al  presente
articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure
non costituisce nuova assunzione". 
  3. Il contributo di cui al comma 9  dell'articolo  90  della  legge
regionale  n.  6/2001,   per   l'esercizio   finanziario   2015,   e'
quantificato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e  a  decorrere
dall'esercizio finanziario  2016  e'  commisurato  al  10  per  cento
dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo  90  della
legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2.