Art. 22 Prestazioni 1. Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l'attuazione di interventi interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali e riabilitativi uniformi e integrati a tutela della salute delle persone con disabilita' ed eroga appropriate prestazioni sanitarie e riabilitative. Esso promuove la comunicazione di informazioni da parte del personale sanitario direttamente alle persone con disabilita' in lingua accessibili, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione che tengono conto dei differenti tipi di disabilita'. 2. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, di seguito nominata "Azienda Sanitaria", in collaborazione con la rete dei servizi sociosanitari territoriali, assicura la continuita' dei livelli essenziali di assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti. 3. La continuita' assistenziale e' finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di salute e di autonomia in relazione alle capacita' ed alle abilita' delle persone con disabilita' e nel rispetto dei loro bisogni.