Art. 22 
 
                             Prestazioni 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario  provinciale   garantisce   a   livello
territoriale    e    ospedaliero    l'attuazione    di     interventi
interdisciplinari.   Esso   favorisce   percorsi   assistenziali    e
riabilitativi uniformi  e  integrati  a  tutela  della  salute  delle
persone con disabilita' ed eroga appropriate prestazioni sanitarie  e
riabilitative. Esso promuove  la  comunicazione  di  informazioni  da
parte  del  personale  sanitario  direttamente   alle   persone   con
disabilita' in lingua accessibili,  anche  attraverso  l'utilizzo  di
sistemi di comunicazione che tengono conto  dei  differenti  tipi  di
disabilita'. 
  2.  L'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige,  di  seguito   nominata
"Azienda Sanitaria",  in  collaborazione  con  la  rete  dei  servizi
sociosanitari  territoriali,  assicura  la  continuita'  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti. 
  3. La continuita' assistenziale e' finalizzata al raggiungimento di
un adeguato  grado  di  salute  e  di  autonomia  in  relazione  alle
capacita' ed alle  abilita'  delle  persone  con  disabilita'  e  nel
rispetto dei loro bisogni.