Art. 23 
 
                  Competenza dell'Azienda Sanitaria 
 
  1. L'Azienda Sanitaria adotta interventi di  prevenzione  sanitaria
finalizzati a promuovere  la  salute  e  a  impedire  l'insorgere  di
comportamenti a rischio. 
  2. Inoltre l'Azienda Sanitaria: 
    a) attua percorsi per facilitare l'accesso alle cure e a  servizi
personalizzati  identificando,  in  ciascun  Comprensorio  sanitario,
almeno un punto di accesso dedicato alle persone con disabilita'; 
    b)  implementa  modelli  organizzativi  e  gestionali  in   rete,
finalizzati a  realizzare  forme  di  continuita'  assistenziale  tra
l'ospedalizzazione e l'assistenza domiciliare integrata; 
    c) assicura  una  diagnosi  precoce  per  garantire  un  percorso
riabilitativo e terapeutico che permetta di evitare forme piu'  gravi
di disabilita'; 
    d) assicura  l'assistenza  sanitaria  protesica,  anche  di  tipo
innovativo  ed  altamente  tecnologico,  nonche'  la   fornitura   di
dispositivi protesici clinicamente adeguati,  in  base  alle  vigenti
normative statali e provinciali in materia; 
    e) garantisce l'assistenza sanitaria necessaria alle persone  con
disabilita' presso i servizi e le strutture sociali.