Art. 23 Competenza dell'Azienda Sanitaria 1. L'Azienda Sanitaria adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute e a impedire l'insorgere di comportamenti a rischio. 2. Inoltre l'Azienda Sanitaria: a) attua percorsi per facilitare l'accesso alle cure e a servizi personalizzati identificando, in ciascun Comprensorio sanitario, almeno un punto di accesso dedicato alle persone con disabilita'; b) implementa modelli organizzativi e gestionali in rete, finalizzati a realizzare forme di continuita' assistenziale tra l'ospedalizzazione e l'assistenza domiciliare integrata; c) assicura una diagnosi precoce per garantire un percorso riabilitativo e terapeutico che permetta di evitare forme piu' gravi di disabilita'; d) assicura l'assistenza sanitaria protesica, anche di tipo innovativo ed altamente tecnologico, nonche' la fornitura di dispositivi protesici clinicamente adeguati, in base alle vigenti normative statali e provinciali in materia; e) garantisce l'assistenza sanitaria necessaria alle persone con disabilita' presso i servizi e le strutture sociali.