Art. 24 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1.  Le  prestazioni  preventive,   diagnostiche,   terapeutiche   e
riabilitative  erogate  dalle  strutture   del   Servizio   sanitario
provinciale a favore delle  persone  con  disabilita'  devono  essere
effettuate in tempi adeguati alle  loro  particolari  esigenze  e  in
tutte le fasi della vita. 
  2. In conformita'  con  le  norme  di  legge,  di  indirizzo  e  di
programmazione emanate dallo Stato e dalla Provincia, le  prestazioni
di cui al comma 1 sono disciplinate da protocolli d'intesa fra enti e
servizi interessati pubblici e privati senza scopo di lucro.