Art. 25 Formazione 1. L'Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Provincia, con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale e nel rispetto delle rispettive competenze: a) programma ed organizza iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta nonche' al personale sanitario dei propri servizi, finalizzate alla promozione della cultura della salute, al contrasto dell'emarginazione sociale delle persone con disabilita' e all'informazione sulle diverse forme della comunicazione accessibile; b) fornisce informazioni e una formazione mirata ai familiari e a coloro che affiancano la persona con disabilita' nel suo percorso clinico.