Art. 25 
 
                             Formazione 
 
  1. L'Azienda Sanitaria, in collaborazione  con  la  Provincia,  con
enti pubblici e con organizzazioni private accreditate  presenti  sul
territorio provinciale e nel rispetto delle rispettive competenze: 
    a)  programma   ed   organizza   iniziative   di   formazione   e
aggiornamento rivolte ai medici di medicina generale, ai pediatri  di
libera scelta nonche' al  personale  sanitario  dei  propri  servizi,
finalizzate alla promozione della cultura della salute, al  contrasto
dell'emarginazione  sociale   delle   persone   con   disabilita'   e
all'informazione sulle diverse forme della comunicazione accessibile; 
    b) fornisce informazioni e una formazione mirata ai familiari e a
coloro che affiancano la persona con  disabilita'  nel  suo  percorso
clinico.