Art. 27 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al fine di consentire  una  corretta  e  trasparente  erogazione
delle prestazioni di cui all'articolo 22, i servizi competenti per la
gestione dell'assistenza sociosanitaria alla persona con  disabilita'
si scambiano informazioni  complete  e  tempestive  sugli  interventi
intrapresi e sugli interventi da adottare a  fronte  di  sopravvenute
esigenze di tutela della salute della persona.