Art. 30 Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo l. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla direttiva 2010/31/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia: a) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti; b) i dati climatici a supporto delle metodologie di calcolo di cui alla lettera a). 2. La prestazione energetica di un edificio e' correlata alla quantita' di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di' acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili.