Art. 30 
 
       Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo 
 
  l.  La  Giunta  regionale  definisce,  con  propria  deliberazione,
coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla  direttiva
2010/31/UE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia: 
    a)  le  metodologie  di  calcolo  per  la  determinazione   della
prestazione   energetica    degli    edifici,    comprensive    delle
differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso e delle
eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti; 
    b) i dati climatici a supporto delle metodologie  di  calcolo  di
cui alla lettera a). 
  2. La prestazione energetica  di  un  edificio  e'  correlata  alla
quantita' di energia primaria annualmente necessaria  per  soddisfare
il fabbisogno energetico connesso a un  uso  standard  dell'edificio,
comprensivo  della  climatizzazione  invernale   ed   estiva,   della
ventilazione, della produzione  di'  acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari e, per  il  settore  non  residenziale,  dell'illuminazione,
degli impianti ascensori e delle scale mobili.