Art. 31 Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva periodicamente un piano volto a promuovere l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale individua specifici obiettivi di risparmio energetico da conseguire anche avvalendosi di imprese o societa' di gestione energetica (ESCO) e di contratti di rendimento energetico, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.