Art. 31 
 
                Promozione dell'efficienza energetica 
                  del patrimonio edilizio pubblico 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  con  propria   deliberazione,   approva
periodicamente un piano volto a  promuovere  l'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale
individua specifici obiettivi di risparmio energetico  da  conseguire
anche avvalendosi di imprese o societa' di gestione energetica (ESCO)
e  di  contratti  di  rendimento  energetico,  come  definiti   dalla
normativa statale vigente in materia.