Art. 34 Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia 1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 33, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti, delle coperture, degli elementi orizzontali di chiusura inferiori e degli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. 2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 e' possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non e' calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 33 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2. 4. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che raggiungano prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 33, i maggiori spessori delle murature esterne, delle coperture e degli elementi orizzontali di chiusura inferiori, necessari ad ottenere tale miglioramento, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, nella misura massima di 25 centimetri per gli elementi verticali e di 30 centimetri per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori. 5. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 4 e' possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 4, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non e' calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 6. Gli interventi di trasformazione edilizia che interessino l'involucro e l'impianto di interi edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 33, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59 della l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente, come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 5. 7. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 5. 8. Gli interventi sul patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 2 della l.r. 24/2009, qualora siano previsti interventi di isolamento termico dell'involucro della parte ampliata che comportino prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 33, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento, calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della medesima l.r. 24/2009.