Art. 34 
 
     Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia 
 
  1. Nei computi per la determinazione  dei  volumi,  delle  altezze,
delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di
nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che
raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20  per
cento rispetto ai requisiti minimi  di  cui  all'art.  33,  non  sono
considerati gli spessori delle murature esterne,  delle  tamponature,
dei muri portanti, delle coperture,  degli  elementi  orizzontali  di
chiusura  inferiori  e  degli  elementi  orizzontali  intermedi,  con
riferimento alla sola parte eccedente i 30  centimetri,  fino  ad  un
massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le
coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori  e  di
15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. 
  2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza  stradale  e
antisismica  e  le  distanze  minime  tra  edifici  stabilite   dalle
disposizioni del codice civile,  nei  casi  di  cui  al  comma  1  e'
possibile derogare,  nell'ambito  delle  procedure  di  rilascio  dei
titoli abilitativi di cui all'art. 59 della  l.r.  11/1998,  entro  i
limiti  previsti  al  medesimo  comma  1,  a  quanto  previsto  dalla
normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici  comunali
in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime  dai
confini di proprieta', alle distanze minime di protezione dal  nastro
stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime  degli  edifici.
In tali casi, il maggior  spessore  non  e'  calcolato  ai  fini  del
computo del rispetto delle distanze minime e delle  altezze  massime.
La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli
edifici confinanti. 
  3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti  a  totale
demolizione e ricostruzione non ricadenti  in  zone  di  tipo  A  che
assicurino  una  copertura  del  fabbisogno  energetico   con   fonti
rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai
requisiti minimi di cui all'art. 33 beneficiano, in sede di  rilascio
del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del  5  per
cento, fermo restando quanto previsto al comma 2. 
  4. Nel caso di interventi di  trasformazione  edilizia  di  edifici
esistenti che raggiungano  prestazioni  energetiche  migliorative  di
almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di  cui  all'art.
33, i maggiori spessori delle murature  esterne,  delle  coperture  e
degli  elementi  orizzontali  di  chiusura  inferiori,  necessari  ad
ottenere tale miglioramento, non sono considerati nei computi per  la
determinazione dei volumi,  delle  altezze,  delle  superfici  e  dei
rapporti di copertura, nella misura massima di 25 centimetri per  gli
elementi verticali e di 30 centimetri per  le  coperture  e  per  gli
elementi orizzontali di chiusura inferiori. 
  5. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza  stradale  e
antisismica  e  le  distanze  minime  tra  edifici  stabilite   dalle
disposizioni del codice civile,  nei  casi  di  cui  al  comma  4  e'
possibile derogare,  nell'ambito  delle  procedure  di  rilascio  dei
titoli abilitativi di cui all'art. 59 della  l.r.  11/1998,  entro  i
limiti  previsti  al  medesimo  comma  4,  a  quanto  previsto  dalla
normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici  comunali
in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime  dai
confini di proprieta', alle distanze minime di protezione dal  nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. In  tali  casi,
il maggior spessore non e' calcolato ai fini del computo del rispetto
delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga puo'  essere
esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 
  6.  Gli  interventi  di  trasformazione  edilizia  che  interessino
l'involucro e l'impianto di interi edifici esistenti non ricadenti in
zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico
con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30  per  cento
rispetto  ai  requisiti  minimi  di  cui  all'art.  33,  beneficiano,
nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui
all'art. 59 della l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per
cento del volume esistente, come definito dalla Giunta regionale  con
propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 5. 
  7. I bonus volumetrici di cui ai  commi  1,  3,  4  e  6  non  sono
cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3  e  4  della  legge
regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la  semplificazione  delle
procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio  edilizio
in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6
aprile 1998, n. 11, e 27 maggio  1994,  n.  18),  ferme  restando  le
deroghe previste ai commi 2 e 5. 
  8. Gli interventi sul patrimonio  edilizio  ai  sensi  dell'art.  2
della l.r. 24/2009, qualora siano previsti interventi  di  isolamento
termico  dell'involucro   della   parte   ampliata   che   comportino
prestazioni energetiche migliorative del 20  per  cento  rispetto  ai
requisiti minimi di cui all'art.  33,  beneficiano  di  un  ulteriore
incremento volumetrico del 5  per  cento,  calcolato  secondo  quanto
stabilito dalle disposizioni attuative della medesima l.r. 24/2009.