Art. 35 Relazione tecnica e dichiarazione di conformita' 1. Il progettista o i progettisti redigono, nei casi e secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una relazione tecnica contenente i calcoli e le verifiche attestanti il rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'art. 33 e, ove prevista la valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza. 2. La relazione tecnica di cui al comma 1 e' depositata dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo presso il Comune del luogo in cui e' ubicato l'edificio, non oltre la comunicazione di inizio dei lavori. 3. Il direttore dei lavori deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui e' ubicato l'edificio, una dichiarazione, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o in sua assenza, dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori e' inefficace, a qualsiasi titolo, se non e' accompagnata dalla predetta dichiarazione. 4. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformita' di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalita' telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011). 5. La relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformita' di cui al comma 3 sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).