Art. 36 Disposizioni generali sulla certificazione energetica 1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di prestazione energetica. 2. Le disposizioni di' cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si applicano a tutti gli edifici, fatta eccezione per quelli elencati all'art. 32, comma 2.