Art. 36 
 
        Disposizioni generali sulla certificazione energetica 
 
  1.  La  certificazione  energetica  degli   edifici   concerne   la
valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione
estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel
settore non residenziale, per l'illuminazione  artificiale,  riferita
ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata  classe
energetica, riportati in un attestato di prestazione energetica. 
  2. Le disposizioni di' cui  agli  articoli  37,  38,  39  e  40  si
applicano a tutti gli edifici, fatta eccezione  per  quelli  elencati
all'art. 32, comma 2.