Art. 37 
 
Obbligo  di  dotazione,  rilascio  e  affissione  dell'attestato   di
                       prestazione energetica 
 
  1.  Ogni   edificio   di   nuova   costruzione   o   sottoposto   a
ristrutturazione edilizia o ad  altri  interventi  di  trasformazione
edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano piu' del 25 per
cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, e' dotato, a cura
del proprietario, di un attestato di prestazione energetica. 
  2. Nei casi  di  cui  al  comma  1,  una  copia  dell'attestato  di
prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in
cui e' ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione  necessaria
ai   fini   dell'acquisizione   del   certificato    di    agibilita'
dell'edificio, ove previsto. 
  3. Nel caso di interventi relativi ad edifici  adibiti  ad  uso  di
impresa, l'attestato di cui al comma  e'  depositato,  con  modalita'
telematica, allo sportello unico competente per territorio  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  l,  della   l.r.   12/2011,   unitamente   alla
documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione  del  certificato
di agibilita' dell'edificio, ove previsto. 
  4. Nei casi di trasferimento di  immobili  a  titolo  oneroso  o  a
titolo gratuito, di nuova locazione, nonche' di offerta di vendita  e
di locazione, in relazione agli obblighi  di  dotazione,  rilascio  e
affissione dell'attestato di prestazione energetica,  si  applica  la
normativa statale vigente in materia. 
  5. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti  al
pubblico aventi una superficie utile  di  oltre  250  metri  quadrati
devono essere dotati di attestato di prestazione energetica. 
  6. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti
al pubblico, con  superficie  utile  totale  superiore  a  250  metri
quadrati, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione
energetica,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o   al   soggetto
responsabile della gestione dell'edificio stesso,  di  affiggere  con
evidenza tale attestato o, in alternativa, la targa di  cui  all'art.
40, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente  visibile
al pubblico. 
  7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui  ai  commi
1, 4 e 5, puo' essere dotato di attestato di prestazione energetica. 
  8. L'obbligo di dotare l'edificio di un  attestato  di  prestazione
energetica viene meno  ove  sia  gia'  disponibile  un  attestato  di
certificazione  energetica  in   corso   di   validita',   rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia. 
  9. La Giunta regionale puo', con propria deliberazione: 
    a) specificare casi  particolari  per  i  quali  non  si  applica
l'obbligo di dotazione dell'attestato di  prestazione  energetica  di
cui al comma 1; 
    b) stabilire casi ulteriori per i quali e' necessario l'attestato
di prestazione energetica.