Art. 37 Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica 1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano piu' del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, e' dotato, a cura del proprietario, di un attestato di prestazione energetica. 2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in cui e' ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilita' dell'edificio, ove previsto. 3. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'attestato di cui al comma e' depositato, con modalita' telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'art. 5, comma l, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilita' dell'edificio, ove previsto. 4. Nei casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione, nonche' di offerta di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica, si applica la normativa statale vigente in materia. 5. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile di oltre 250 metri quadrati devono essere dotati di attestato di prestazione energetica. 6. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica, e' fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato o, in alternativa, la targa di cui all'art. 40, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 5, puo' essere dotato di attestato di prestazione energetica. 8. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato di certificazione energetica in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. 9. La Giunta regionale puo', con propria deliberazione: a) specificare casi particolari per i quali non si applica l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1; b) stabilire casi ulteriori per i quali e' necessario l'attestato di prestazione energetica.