Art. 38 Definizione delle classi energetiche 1. La classe energetica dell'edificio e' definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di calcolo di cui all'art. 30. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici, differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.