Art. 38 
 
                Definizione delle classi energetiche 
 
  1. La classe energetica dell'edificio e' definita  sulla  base  del
valore della prestazione energetica  globale,  calcolato  secondo  le
metodologie di calcolo di cui all'art. 30. 
  2. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  determina  il
numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche
degli edifici, differenziate a  seconda  delle  diverse  destinazioni
d'uso e gli opportuni indici di prestazione energetica  parziali,  ai
fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.