Art. 41 Certificatori energetici 1. Possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita' di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e i contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi. 3. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialita' di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'art. 37, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.