Art. 41 
 
                      Certificatori energetici 
 
  1.  Possono  essere  abilitati  al   rilascio   dell'attestato   di
prestazione energetica le persone fisiche che risultino  in  possesso
dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente. 
  2. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  definisce  le
modalita' di gestione del  sistema  di  riconoscimento  dei  soggetti
abilitati di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e i contenuti
minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi. 
  3. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, i
certificatori   energetici   devono    garantire    indipendenza    e
imparzialita' di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti  e,
per gli edifici  di  cui  all'art.  37,  comma  1,  non  devono  aver
partecipato alla progettazione, alla  direzione  dei  lavori  e  alla
realizzazione delle opere.