Art. 42 
 
                          Impianti termici 
 
  1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione,  sulla
base di criteri relativi alla tipologia di impianto,  alla  tipologia
di combustibile  e  alla  potenza,  gli  impianti  termici  posti  al
servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano
gli adempimenti previsti dall'art. 43.