Art. 43 Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti svolge le prescritte attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa statale vigente. 3. L'operatore incaricato, nei casi e secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di applicazione del presente articolo, ivi inclusi: a) i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia dell'impianto; b) gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui al comma 3, nonche' delle eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore a 2 euro per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 61, comma 1, lettera d). 5. Gli importi dei contributi di cui al comma 4, lettera b), sono articolati in base alla potenza degli impianti e secondo modalita' uniformi su tutto il territorio regionale. 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di una piu' efficace implementazione del CER, puo' prevedere: a) sistemi di trasmissione dei dati riguardanti l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da parte dei soggetti di cui al comma l; b) sistemi di raccolta dei dati presso le aziende di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, relativamente all'ubicazione e alla titolarita' delle utenze da esse fornite al 31 dicembre di ogni anno.