Art. 43 
 
                 Esercizio, manutenzione e controllo 
                       degli impianti termici 
 
  1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o
per essi un terzo che se ne assume la  responsabilita',  mantiene  in
esercizio gli impianti termici e provvede affinche' siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione,  secondo  le  prescrizioni
vigenti in materia. 
  2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione  degli
impianti svolge le prescritte attivita' a regola d'arte, nel rispetto
della normativa statale vigente. 
  3.  L'operatore  incaricato,  nei  casi  e  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione,  ha
l'obbligo di redigere e  sottoscrivere,  in  forma  di  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art.  31  della  l.r.
19/2007, il rapporto di controllo tecnico da rilasciare  al  soggetto
di cui al comma 1, che ne sottoscrive  copia  per  ricevuta  e  presa
visione. 
  4. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  stabilisce  le
modalita' di applicazione del presente articolo, ivi inclusi: 
    a) i modelli di rapporto di controllo  tecnico  differenziati  in
base alla tipologia dell'impianto; 
    b) gli importi del contributo da richiedere in fase di  redazione
del rapporto di controllo tecnico di cui al comma  3,  nonche'  delle
eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore  a  2  euro
per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del  CER
e per l'effettuazione dei controlli di  cui  all'art.  61,  comma  1,
lettera d). 
  5. Gli importi dei contributi di cui al comma 4, lettera  b),  sono
articolati in base alla potenza degli impianti  e  secondo  modalita'
uniformi su tutto il territorio regionale. 
  6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine  di  una
piu' efficace implementazione del CER, puo' prevedere: 
    a) sistemi di trasmissione dei dati riguardanti l'ubicazione e le
caratteristiche degli impianti da parte dei soggetti di cui al  comma
l; 
    b)  sistemi  di  raccolta  dei  dati   presso   le   aziende   di
distribuzione  dei  diversi  tipi  di   combustibile,   relativamente
all'ubicazione e alla titolarita' delle utenze da esse fornite al  31
dicembre di ogni anno.