Art. 28 
 
                 Suddivisione degli appalti in lotti 
 
  1.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono   decidere   di
aggiudicare un appalto  sotto  forma  di  lotti  separati  e  possono
determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti. La  suddivisione
in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire  la  funzionalita'.
Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione  in
lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione. 
  2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i  motivi  principali
della loro decisione di non suddividere in lotti;  tali  motivi  sono
riportati nei documenti di gara o nella relazione unica. 
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara  o
nell'invito a confermare  interesse  se  le  offerte  possono  essere
presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove  esista  la
possibilita' di presentare offerte per alcuni o per  tutti  i  lotti,
limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un  solo
offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per  offerente
sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare  interesse.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di  gara  le
regole o i criteri  oggettivi  e  non  discriminatori  che  intendono
applicare per determinare quali lotti  saranno  aggiudicati,  qualora
l'applicazione    dei    criteri    di    aggiudicazione     comporti
l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti  superiore
al numero massimo. 
  5. Nei casi in cui al medesimo offerente possa  essere  aggiudicato
piu'  di  un  lotto,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   possano
aggiudicare appalti che associano alcuni o  tutti  i  lotti,  qualora
abbiano specificato, nel bando di gara  o  nell'invito  a  confermare
interesse, che si riservano tale possibilita' e indichino i  lotti  o
gruppi di lotti che possono essere associati.