Art. 29 Mancanza, incompletezza e irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni 1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. Il ricorso al soccorso istruttorio entro 10 giorni lavorativi non comporta l'applicazione di sanzioni.