Art. 29 
 
               Mancanza, incompletezza e irregolarita' 
                degli elementi e delle dichiarazioni 
 
  1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di  ogni  irregolarita'
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni,  anche  di  soggetti
terzi, che devono essere prodotti  dai  concorrenti  ai  sensi  della
presente legge o di  altre  disposizioni  normative,  si  applica  la
normativa statale. Il ricorso al soccorso istruttorio entro 10 giorni
lavorativi non comporta l'applicazione di sanzioni.