Art. 23 
 
              Obiettivi, contenuti e struttura del PTC 
 
  1. Il PTC  e'  lo  strumento  di  pianificazione  territoriale  che
definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie
per lo sviluppo della comunita', con  l'obiettivo  di  conseguire  un
elevato  livello  di  sostenibilita'  e  competitivita'  del  sistema
territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti  paesaggistici,
insediativi e socio-economici,  di  valorizzazione  delle  risorse  e
delle identita' locali. 
  2. Il PTC contiene: 
  a) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP di  cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  j),  al  fine  di  delineare,  anche
attraverso l'analisi del patrimonio immobiliare esistente, il  quadro
conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali
e del consumo di suolo del territorio della comunita'; per accertare,
in particolare, l'effettivo fabbisogno di nuove  aree  di  espansione
urbana e per indirizzare le opportunita' di recupero; 
  b) la delimitazione delle  aree  di  tutela  ambientale,  dei  beni
ambientali  e  culturali,  secondo  quanto  previsto   dal   PUP,   e
l'approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti
ecologiche e ambientali, comprese  le  aree  di  protezione  fluviale
rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; 
  c) la carta del paesaggio, per la  definizione  delle  strategie  e
delle regole per la gestione paesaggistica del territorio.  La  carta
definisce, in particolare, i criteri generali per  la  valorizzazione
paesaggistica  degli   insediamenti   e   per   l'inserimento   delle
infrastrutture, il rapporto tra  bosco  e  territorio  coltivato,  la
caratterizzazione dei margini di  transizione  tra  ambiti  urbani  e
agricoli; 
  d) il dimensionamento e l'individuazione delle aree per  l'edilizia
pubblica e agevolata per l'attuazione della politica  della  casa,  e
l'eventuale definizione di indirizzi per il dimensionamento dei  PRG,
in coerenza con i criteri stabiliti dalla giunta provinciale, secondo
quanto previsto dal PUP; 
  e) il  dimensionamento,  l'individuazione  e  la  disciplina  delle
attrezzature, dei servizi,  delle  infrastrutture  e  dei  centri  di
attrazione   di   livello   sovracomunale,   tenuto    conto    della
pianificazione urbanistica dei comuni; 
  f) l'individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento: 
  1) alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree
agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della  carta  del
paesaggio; 
  2) alla delimitazione e alla disciplina delle aree  produttive  del
settore secondario  di  livello  provinciale;  all'individuazione  di
nuove aree produttive del settore secondario di livello  provinciale,
secondo quanto previsto dal PUP; alla  riclassificazione  delle  aree
produttive da livello provinciale a locale; 
  3)  all'individuazione  delle  aree   da   destinare,   anche   con
integrazione  di  funzioni  diverse,   all'insediamento   di   grandi
strutture di vendita al dettaglio,  compresi  i  centri  commerciali,
quali centri di attrazione di livello sovracomunale, e delle aree per
il commercio all'ingrosso, e alla  disciplina  specifica  delle  aree
interessate dalle grandi strutture di  vendita  al  dettaglio,  anche
mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del
settore commerciale definiti dalla giunta provinciale  in  attuazione
del PUP e della legge  provinciale  30  luglio  2010,  n.  17  (legge
provinciale sul commercio 2010); 
  4) alla modificazione anche sostanziale dei  perimetri  delle  aree
sciabili, secondo quanto previsto dal PUP; 
  5)  all'individuazione  della  viabilita'  e  delle  reti  per   la
mobilita'  di  valenza  sovracomunale,  fatti  salvi  gli  interventi
contemplati dal piano provinciale della mobilita'; 
    g) ogni altra misura o indicazione demandata al  PTC  dal  PUP  o
dalle leggi di settore. 
  3. Le previsioni del PTC  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  con
riferimento alle aree di tutela ambientale e di protezione  fluviale,
lettera d), lettera e) e lettera  t)  hanno  effetto  conformativo  e
prevalgono sui contenuti contrastanti dei  PRG.  Tali  contenuti,  di
conseguenza, sono disapplicati. 
  4. Il PTC si articola nei seguenti elementi: 
  a) la relazione illustrativa e il rapporto ambientale; 
  b) la struttura cartografica; 
  c) le norme di attuazione; 
  d) eventuali atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi, a
supporto   della   pianificazione   territoriale   dei    comuni    e
dell'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di paesaggio e
di urbanistica. 
  5. Per il territorio del comune di Trento  e  dei  comuni  compresi
nell'ambito individuato dall'art. 11,  comma  2,  lettera  a),  della
legge provinciale n. 3 del 2006, e per il territorio della  comunita'
della Vallagarina  e  del  comune  di  Rovereto,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 36. 
  6. Quando, ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1, 3 e 5,  della  legge
provinciale n. 3 del 2006, si costituisce un comune unico  a  seguito
della fusione di tutti i comuni del territorio della comunita' il PRG
del comune  unico  tiene  luogo  del  PTC.  In  questo  caso  il  PRG
disciplina anche i contenuti previsti da quest'articolo.