Art. 23
Obiettivi, contenuti e struttura del PTC
1. Il PTC e' lo strumento di pianificazione territoriale che
definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie
per lo sviluppo della comunita', con l'obiettivo di conseguire un
elevato livello di sostenibilita' e competitivita' del sistema
territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici,
insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e
delle identita' locali.
2. Il PTC contiene:
a) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP di cui
all'art. 3, comma 1, lettera j), al fine di delineare, anche
attraverso l'analisi del patrimonio immobiliare esistente, il quadro
conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali
e del consumo di suolo del territorio della comunita'; per accertare,
in particolare, l'effettivo fabbisogno di nuove aree di espansione
urbana e per indirizzare le opportunita' di recupero;
b) la delimitazione delle aree di tutela ambientale, dei beni
ambientali e culturali, secondo quanto previsto dal PUP, e
l'approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti
ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale
rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
c) la carta del paesaggio, per la definizione delle strategie e
delle regole per la gestione paesaggistica del territorio. La carta
definisce, in particolare, i criteri generali per la valorizzazione
paesaggistica degli insediamenti e per l'inserimento delle
infrastrutture, il rapporto tra bosco e territorio coltivato, la
caratterizzazione dei margini di transizione tra ambiti urbani e
agricoli;
d) il dimensionamento e l'individuazione delle aree per l'edilizia
pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, e
l'eventuale definizione di indirizzi per il dimensionamento dei PRG,
in coerenza con i criteri stabiliti dalla giunta provinciale, secondo
quanto previsto dal PUP;
e) il dimensionamento, l'individuazione e la disciplina delle
attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di
attrazione di livello sovracomunale, tenuto conto della
pianificazione urbanistica dei comuni;
f) l'individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento:
1) alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree
agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del
paesaggio;
2) alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del
settore secondario di livello provinciale; all'individuazione di
nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale,
secondo quanto previsto dal PUP; alla riclassificazione delle aree
produttive da livello provinciale a locale;
3) all'individuazione delle aree da destinare, anche con
integrazione di funzioni diverse, all'insediamento di grandi
strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali,
quali centri di attrazione di livello sovracomunale, e delle aree per
il commercio all'ingrosso, e alla disciplina specifica delle aree
interessate dalle grandi strutture di vendita al dettaglio, anche
mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del
settore commerciale definiti dalla giunta provinciale in attuazione
del PUP e della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge
provinciale sul commercio 2010);
4) alla modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree
sciabili, secondo quanto previsto dal PUP;
5) all'individuazione della viabilita' e delle reti per la
mobilita' di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi
contemplati dal piano provinciale della mobilita';
g) ogni altra misura o indicazione demandata al PTC dal PUP o
dalle leggi di settore.
3. Le previsioni del PTC di cui al comma 2, lettera b), con
riferimento alle aree di tutela ambientale e di protezione fluviale,
lettera d), lettera e) e lettera t) hanno effetto conformativo e
prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG. Tali contenuti, di
conseguenza, sono disapplicati.
4. Il PTC si articola nei seguenti elementi:
a) la relazione illustrativa e il rapporto ambientale;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione;
d) eventuali atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi, a
supporto della pianificazione territoriale dei comuni e
dell'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di paesaggio e
di urbanistica.
5. Per il territorio del comune di Trento e dei comuni compresi
nell'ambito individuato dall'art. 11, comma 2, lettera a), della
legge provinciale n. 3 del 2006, e per il territorio della comunita'
della Vallagarina e del comune di Rovereto, si applica quanto
previsto dall'art. 36.
6. Quando, ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1, 3 e 5, della legge
provinciale n. 3 del 2006, si costituisce un comune unico a seguito
della fusione di tutti i comuni del territorio della comunita' il PRG
del comune unico tiene luogo del PTC. In questo caso il PRG
disciplina anche i contenuti previsti da quest'articolo.