Art. 27 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione, la Giunta  regionale  approva  il
piano triennale di cui all'art. 23 con  le  modalita'  ivi  previste,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. I centri antiviolenza e le case rifugio gia' operanti al momento
dell'entrata in vigore della presente legge e  non  in  possesso  dei
requisiti  previsti,  sono  tenuti  ad  adeguarsi   entro   un   anno
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Fino all'entrata in vigore della  presente  legge  e  dei  nuovi
regolamenti regionali previsti rispettivamente al comma  3  dell'art.
22 ed all'art. 25, continuano a trovare  applicazione  i  regolamenti
regionali  2  marzo  2009,  n.  3/R  (Criteri  di  erogazione   delle
disponibilita' del  fondo  e  modalita'  di  attuazione  della  legge
regionale  17  marzo  2008,  n.  11,  «Istituzione  di  un  fondo  di
solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di  violenza
e  maltrattamenti»)  e  16  novembre  2009,  n.  17/R   (Disposizioni
attuative della legge regionale 29 maggio 2009,  n.  16  «Istituzione
dei centri antiviolenza con case rifugio»).