Art. 27 Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'art. 23 con le modalita' ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I centri antiviolenza e le case rifugio gia' operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all'entrata in vigore della presente legge e dei nuovi regolamenti regionali previsti rispettivamente al comma 3 dell'art. 22 ed all'art. 25, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilita' del fondo e modalita' di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, «Istituzione di un fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti») e 16 novembre 2009, n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 «Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio»).