Art. 28 Norme finanziarie 1. Agli oneri per l'attuazione degli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 e 26, quantificati nel bilancio 2016-2017 in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza del bilancio 2016-2018, ripartiti in euro 300.000,00 per la spesa corrente e in euro 200.000,00 per la spesa in conto capitale, entrambi nella missione 12, programma 12.10, si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 12, programma 12.10 e con le risorse della missione 01, programma 01.03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presentano la necessaria copertura finanziaria. Una quota non inferiore a euro 100.000,00, rispetto al finanziamento previsto per il 2016 e 2017, viene riservata per il sostegno degli interventi a favore delle vittime di tratta di cui all'art. 15. 2. Agli oneri per l'attuazione del Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all'art. 22, quantificati nel biennio 2016-2017 in euro 150.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, del bilancio di previsione finanziario 2016- 2018, si fa fronte con le risorse della missione 12, programma 12.10, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 3. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche. 4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purche' da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.