Art. 28 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Agli oneri per l'attuazione degli articoli 3, 8, 9, 10, 11,  12,
13, 14, 15, 16, 20, 21 e 26, quantificati nel bilancio  2016-2017  in
euro 500.000,00 per  ciascun  anno,  in  termini  di  competenza  del
bilancio  2016-2018,  ripartiti  in  euro  300.000,00  per  la  spesa
corrente e in  euro  200.000,00  per  la  spesa  in  conto  capitale,
entrambi  nella  missione  12,  programma   12.10,   si   fa   fronte
rispettivamente con le risorse della missione 12, programma  12.10  e
con le risorse della missione 01, programma  01.03  del  bilancio  di
previsione  finanziario  2016-2018,  che  presentano  la   necessaria
copertura finanziaria. Una quota non  inferiore  a  euro  100.000,00,
rispetto  al  finanziamento  previsto  per  il  2016  e  2017,  viene
riservata per il sostegno degli interventi a favore delle vittime  di
tratta di cui all'art. 15. 
  2. Agli oneri per l'attuazione del Fondo  di  solidarieta'  per  il
patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti  di
cui  all'art.  22,  quantificati  nel  biennio  2016-2017   in   euro
150.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza,  del  bilancio
di previsione finanziario 2016- 2018, si fa  fronte  con  le  risorse
della missione  12,  programma  12.10,  che  presenta  la  necessaria
copertura finanziaria. 
  3. Al finanziamento  degli  interventi  di  cui  ai  commi  1  e  2
concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai  sensi
dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 o  di  altre  previsioni
normative specifiche. 
  4. I finanziamenti concessi ai  sensi  della  presente  legge  sono
cumulabili con quelli previsti da altre normative statali,  regionali
o comunitarie, purche' da queste non diversamente stabilito,  secondo
le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.