Art. 29 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti); b) legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 febbraio 2016 CHIAMPARINO (Omissis).