Art. 29 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un  fondo
di solidarieta' per  il  patrocinio  legale  alle  donne  vittime  di
violenza e maltrattamenti); 
    b) legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione  di  Centri
antiviolenza con case rifugio). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 24 febbraio 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).