Art. 52 Modifica all'art. 159 della legge regionale 2/2002 1. Il comma 1 dell'art. 159 della legge regionale 2/2002 e' sostituito dal seguente: «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.».