Art. 52 
 
         Modifica all'art. 159 della legge regionale 2/2002 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  159  della  legge  regionale  2/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e  144,  per
l'organizzazione e lo  svolgimento  dei  corsi  di  abilitazione  per
l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo  svolgimento
dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per  i  corsi
di aggiornamento professionale.».