Art. 31 Valore venale del bene 1. Il valore venale del bene e' quello in comune commercio, ossia il valore che ha nel mercato di riferimento, derivato alla somma, eventualmente ponderata o corretta, del valore dei suoi componenti. 2. La determinazione del valore venale e' fatta sulla base degli elementi ricavabili dalla legislazione regionale vigente o da banche dati del mercato immobiliare pubblicate dall'Agenzia delle entrate, di stima sintetico-comparativa o di valutazione contingente, secondo i principi dell'estimo.