Art. 31 
 
                       Valore venale del bene 
 
  1. Il valore venale del bene e' quello in comune  commercio,  ossia
il valore che ha nel mercato di  riferimento,  derivato  alla  somma,
eventualmente ponderata o corretta, del valore dei suoi componenti. 
  2. La determinazione del valore venale e' fatta  sulla  base  degli
elementi ricavabili dalla legislazione regionale vigente o da  banche
dati del mercato immobiliare pubblicate dall'Agenzia  delle  entrate,
di stima sintetico-comparativa o di valutazione contingente,  secondo
i principi dell'estimo.