Art. 27 Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 1. Dopo il punto 17 dei visto del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 e' aggiunto il seguente: «Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)». 2. Dopo il punto 6 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la legge regionale n. 91/1998, e' stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'art. 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, gia' contenuta nel presente regolamento; 6-ter. si e' reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 16 agosto 2016, puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla legge regionale n. 80/2015, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.»