Art. 27 
 
            Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 
 
  1. Dopo il punto 17 dei visto del preambolo del d.p.g.r.  51/R/2015
e' aggiunto il seguente: «Vista la legge regionale 28 dicembre  2015,
n. 80 (Norme in materia di difesa del  suolo,  tutela  della  risorsa
idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)». 
  2. Dopo il punto 6  dei  considerato  del  preambolo  del  d.p.g.r.
51/R/2015 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la  legge
regionale n. 91/1998, e' stata  abrogata  e  sostituita  dalla  legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia  di  difesa  del
suolo, tutela della risorsa idrica  e  tutela  della  costa  e  degli
abitati   costieri),   che   riserva   alla   Regione   le   funzioni
amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse  idriche
in precedenza attribuite alle  province  e,  all'art.  11,  comma  1,
lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative  la  disciplina
in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di  acqua
pubblica, gia' contenuta nel presente regolamento; 
  6-ter. si e' reso pertanto necessario introdurre,  con  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale  n.  61/R
del 16 agosto 2016, puntuali modifiche al presente  regolamento,  sia
per adeguarne formalmente le disposizioni  alla  legge  regionale  n.
80/2015,  sia  per  recepire  alcune  disposizioni  attuative   della
legislazione  nazionale  nel  frattempo  intervenute  in  materia  di
misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa
disciplina transitoria.»