Art. 28 
 
      Definizioni. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 51/R/2015. 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 51/R/2015  e'
sostituita dalla seguente: 
  «a) «corpi idrici in situazione di criticita'»: 
    1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato  quantitativo
scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di  gestione
dei distretti idrografici; 
    2) i corpi idrici ricadenti in zone  vulnerabili  da  nitrati  di
origine  agricola  istituite  ai  sensi  dell'art.  92  del   decreto
legislativo n. 152/2006; 
    3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di  protezione
istituite ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006; 
    4) i  corpi  idrici  superficiali  in  situazione  di  criticita'
elevata come risultante dal bilancio idrico,  ove  determinato  dalla
pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non
buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come  individuati
con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto
e classificazione contenuti nei piani di gestione.»