Art. 28 Definizioni. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 51/R/2015. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituita dalla seguente: «a) «corpi idrici in situazione di criticita'»: 1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici; 2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006; 3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006; 4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticita' elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.»