Art. 31 
 
      Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. 
             Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015  e'  inserito
il seguente: «1-bis» Il termine di  cui  al  comma  1  e'  ridotto  a
quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore
a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.» 
  2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015  e'
sostituita dalla seguente: 
  «b) nell'ambito della eventuale revisione  delle  utilizzazioni  in
atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui
art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale  n.  80/2015,  con
priorita' alla revisione e all'adeguamento delle grandi  derivazioni,
come definite dall'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933 nonche'  dei
prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticita'».