Art. 31 Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' inserito il seguente: «1-bis» Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.» 2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituita dalla seguente: «b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 80/2015, con priorita' alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933 nonche' dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticita'».