Art. 32 
 
Criteri per l'individuazione di strumenti e modalita' di misurazione.
            Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 51/R/2015. 
 
  1.  Il  comma  5  dell'art.  6  del  d.p.g.r.  51/R/2015  e'  cosi'
modificato: 
  «5. La Regione puo' predisporre, anche sulla base  delle  richieste
dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in  continuo
e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure  il
volume di acqua derivato e restituito in riferimento  ai  prelievi  e
alle  restituzioni  maggiormente  incidenti  sul  bilancio  idrico  o
localizzati su corpi idrici soggetti a criticita' idriche ricorrenti.
In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i
titolari dei prelievi di cui all'art. 3 sono tenuti  a  rispettare  a
garanzia della  compatibilita'  degli  strumenti  di  misura  con  il
sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario  disponga
gia' di un sistema di telecontrollo, il settore regionale  competente
richiede il trasferimento dei dati  sui  propri  sistemi  informatici
senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.».