Art. 32 Criteri per l'individuazione di strumenti e modalita' di misurazione. Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 51/R/2015. 1. Il comma 5 dell'art. 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' cosi' modificato: «5. La Regione puo' predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticita' idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'art. 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilita' degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga gia' di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.».