Art. 34 Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 1. L'art. 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, i dati misurati con le modalita' di cui all'art. 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell'art. 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R. 2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalita' telematica, all'Autorita' di bacino ed all'autorita' idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento e' effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni. 3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorita' di bacino, dispone l'anticipazione della cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.»