Art. 34 
 
Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'art.  9  del  d.p.g.r.
  51/R/2015 
 
  1. L'art. 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui  all'art.  95,
comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, i dati misurati con  le
modalita' di cui all'art. 6 e le informazioni rilevate nel corso  del
censimento di  cui  all'art.  11,  comma  3,  lett.  b)  della  legge
regionale n. 80/2015 sono raccolti in apposita  sezione  della  banca
dati georiferita, costituita e gestita  ai  sensi  dell'art.  88  del
regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della   Giunta
regionale 16 agosto 2016, n. 61/R. 
  2. I dati di cui al  comma  1  sono  resi  disponibili,  anche  con
modalita' telematica, all'Autorita' di bacino ed all'autorita' idrica
toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze
della   programmazione   prevista   dalla    direttiva    2000/60/CE.
L'aggiornamento e' effettuato dal  settore  competente  entro  il  31
marzo dell'anno successivo a quello cui si  riferiscono  le  relative
rilevazioni. 
  3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la
Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorita' di bacino, dispone
l'anticipazione  della  cadenza  temporale  dell'aggiornamento  della
banca dati.»