Art. 35 Modalita' di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'art. 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015 1. Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Modalita' di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)). - 1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN): a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni; b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua; c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato e' trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno. 2. La banca dati di cui al comma 1 e' implementata altresi' con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalita' stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015. 3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalita' di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformita' alle linee guida di cui al decreto ministeriale politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento: a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'art. 9; b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto-approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.»