Art. 35 
 
Modalita'  di  trasmissione  dati  alla  banca   dati   del   Sistema
  Informativo Nazionale per la  Gestione  delle  Risorse  Idriche  in
  Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'art.  9  bis  nel  d.p.g.r.
  51/R/2015 
 
  1. Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Modalita' di trasmissione dati  alla  banca  dati  del
Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle  Risorse  Idriche
in Agricoltura (SIGRIAN)). - 1. Ai fini degli adempimenti di  cui  al
decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
forestali  del  31   luglio   2015   (Linee   Guida   relative   alla
Regolamentazione  da  parte  delle   Regioni   delle   modalita'   di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli  enti  irrigui,
previa  validazione  dei  competenti  uffici  regionali,  trasmettono
annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per  la
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN): 
    a) nel caso di grandi derivazioni, il dato  di  volume  prelevato
con frequenza mensile durante la stagione irrigua,  entro  il  decimo
giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni; 
    b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di  volume  prelevato
due volte durante la stagione irrigua; 
    c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi
prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello  agricolo;  il
dato e' trasmesso una volta all'anno alla data del  31  dicembre  del
medesimo anno. 
  2. La banca dati di cui al comma 1 e' implementata altresi'  con  i
dati sui volumi utilizzati, misurati  una  volta  l'anno  al  termine
della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo  e  trasmessi
dagli Enti irrigui, secondo le modalita' stabilite dal d.m. politiche
agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015. 
  3. La Giunta regionale definisce con deliberazione  casi,  tempi  e
modalita' di trasmissione alla banca  dati  SIGRIAN,  in  conformita'
alle linee guida di cui al decreto  ministeriale politiche  agricole,
alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento: 
    a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti
ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati  di
cui all'art. 9; 
    b) alle informazioni  necessarie  per  la  stima  dei  fabbisogni
irrigui in caso di auto-approvvigionamenti non soggetti  ad  obblighi
di misurazioni.»