Art. 36 Sanzioni. Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 1. L'art. 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle piu' restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'art. 133, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2015. 2. La sanzione prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1: a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 5, comma 2; b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'art. 7; 3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 11 della medesima legge 81/2000».