Art. 36 
 
       Sanzioni. Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 
 
  1. L'art. 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi  delle  prescrizioni
concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi  per  la
misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure  degli  obblighi
di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente  regolamento
o dalle piu' restrittive previsioni della pianificazione  di  bacino,
si applica la sanzione di cui  all'art.  133,  comma  8  del  decreto
legislativo n. 152/2015. 
  2. La sanzione prevista  dall'art.  15  della  legge  regionale  n.
80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente  sanzionati
ai sensi del comma 1: 
    a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 5, comma 2; 
    b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'art. 7; 
  3. Resta comunque  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dalla  normativa  nazionale  e  regionale  per  la  violazione  delle
disposizioni del presente regolamento non  sanzionate  ai  sensi  dei
commi 1 e 2. 
  4. Entro centoventi giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento con  deliberazione  di  Giunta,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre  2000,  n.  81
(Disposizioni in materia di sanzioni  amministrative)  sono  definiti
indirizzi   per   l'esercizio   della   funzione   di   sanzionamento
amministrativo e per l'applicazione di  sanzioni,  nel  rispetto  dei
criteri  generali  stabiliti  dall'art.  11  della   medesima   legge
81/2000».