Art. 38 Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'art. 12 del d.p.g.r 51/R/2015 1. L'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Disposizione transitoria per l'anno 2016). - 1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attivita' necessarie al completamento della banca dati di cui all'art. 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilita' idriche per i vari settori di uso dell'acqua. 2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'art. 9 e' implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed e' resa disponibile alle Autorita' di bacino per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006.».