Art. 38 
 
Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'art. 12  del
                          d.p.g.r 51/R/2015 
 
  1. L'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Disposizione transitoria per l'anno 2016). - 1. Entro  il
31 dicembre 2016  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  la  Giunta  regionale,  al  fine   di   assicurare   il
coordinamento con le scadenze temporali del ciclo  di  pianificazione
2015-2021  di   cui   alla   direttiva   2000/60/CE,   definisce   il
cronoprogramma delle  attivita'  necessarie  al  completamento  della
banca dati di cui all'art. 9,  sulla  base  degli  indirizzi  per  il
censimento delle derivazioni in atto di cui  all'art.  11,  comma  3,
lettera b)  della  legge  regionale  n.  80/2015  anche  al  fine  di
verificare ed aggiornare le disponibilita' idriche per i vari settori
di uso dell'acqua. 
  2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'art. 9 e'  implementata
con  le  informazioni  a  disposizione  della  Regione  ed  e'   resa
disponibile alle Autorita' di bacino  per  gli  adempimenti  relativi
all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici  di
cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del decreto
legislativo n. 152/2006.».