Art. 39 Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'art. 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015 1. Dopo l'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' inserito il seguente: «12-bis (Disposizioni transitorie per gli enti irrigui). - 1. Nelle more degli adempimenti di cui all'art. 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all'art. 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal decreto ministeriale politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.».