Art. 39 
 
Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento  dell'art.
  12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015 
 
  1. Dopo l'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' inserito il seguente: 
  «12-bis (Disposizioni transitorie per gli enti irrigui). - 1. Nelle
more  degli  adempimenti  di  cui  all'art.  5,  gli   enti   irrigui
trasmettono i dati di  cui  all'art.  9  bis  due  volte  durante  la
stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie
stabilite dal decreto ministeriale politiche agricole,  alimentari  e
forestali del 31 luglio 2015.».