Art. 13 
 
Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma
  1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano
interventi  chirurgici  e  procedure  diagnostiche   o   terapeutiche
invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale. 
  2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui  al  comma  1
non possono eseguire le prestazioni  di  esclusiva  competenza  delle
strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate: 
    a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e  terapeutiche
invasive che richiedano forme  di  anestesia  diverse  dall'anestesia
topica o locale; 
    b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e  terapeutiche
invasive che richiedano la presenza di piu' medici della stessa o  di
diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.