Art. 13 Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009) 1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale. 2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate: a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale; b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di piu' medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.