Art. 14 
 
Studi medici che erogano  prestazioni  di  endoscopia  (articolo  48,
  comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  Gli  studi  medici  che  erogano  prestazioni   di   endoscopia
effettuano solo attivita'  nelle  quali  l'accesso  alla  cavita'  da
esplorare avvenga  tramite  orifizio  naturale,  nel  rispetto  delle
indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente. 
  2. Le attivita' di  endoscopia  ad  accesso  chirurgico  percutaneo
possono   essere   effettuate   esclusivamente    presso    strutture
ambulatoriali o di ricovero per acuti.