Art. 14 Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009) 1. Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attivita' nelle quali l'accesso alla cavita' da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente. 2. Le attivita' di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.