Art. 15 
 
Studi odontoiatrici (articolo 48, comma 1,  lettera  e)  della  legge
                        regionale n. 51/2009) 
 
  1. Gli  studi  odontoiatrici  effettuano  interventi  della  branca
odontostomatologica  praticabili  in  anestesia  loco  regionale,  ad
esclusione degli  interventi  che  necessitano  di  anestesia  totale
eseguibili  esclusivamente  presso  strutture  ambulatoriali   o   di
ricovero per acuti.