Art. 15 Studi odontoiatrici (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009) 1. Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.