Art. 44 Oggetto 1. Il presente capo disciplina: a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalita' collettiva: 1) case per ferie; 2) ostelli per la gioventu'; 3) rifugi escursionistici; 4) rifugi alpini; 5) bivacchi fissi; b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: 1) esercizi di affittacamere; 2) bed and breakfast; 3) case e appartamenti per vacanze; 4) residenze d'epoca. c) i residence; d) le locazioni turistiche. 2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali: a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco del l'anno solare; b) per apertura stagionale di intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare. 3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.