Art. 44 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente capo disciplina: 
    a) le strutture  ricettive  extra-alberghiere  per  l'ospitalita'
collettiva: 
      1) case per ferie; 
      2) ostelli per la gioventu'; 
      3) rifugi escursionistici; 
      4) rifugi alpini; 
      5) bivacchi fissi; 
    b)   le   strutture   ricettive    extra-alberghiere    con    le
caratteristiche della civile-abitazione: 
      1) esercizi di affittacamere; 
      2) bed and breakfast; 
      3) case e appartamenti per vacanze; 
      4) residenze d'epoca. 
    c) i residence; 
    d) le locazioni turistiche. 
  2. I periodi di  apertura  delle  strutture  ricettive  di  cui  al
presente articolo si distinguono in annuali e stagionali: 
    a) per apertura annuale si intende  un  periodo  di  apertura  di
almeno nove mesi complessivi nell'arco del l'anno solare; 
    b) per apertura stagionale di intende un periodo di apertura  non
inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore  complessivamente  a
nove mesi nell'arco dell'anno solare. 
  3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi
delle strutture ricettive di cui al comma 1.